ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: ESONERI CONTRIBUTIVI SINO A 3250 EURO ANNUI PER DUE ANNI

Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016 prevede l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.


Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1º gennaio 2016, con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, il co. 178 della Legge di Stabilità riconosce, infatti, per un periodo massimo di 24 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.


Sono esclusi dal novero dei rapporti incentivati, come per il passato, i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. 
Inoltre, lo sgravio contributivo non spetta per le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non è riconsociuto con riferimento ai lavoratori per i quali il beneficio in argomento sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.


Sono escluse dal beneficio, anche le assunzioni di lavoratori con i quali i datori di lavoro, considerando anche le società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti il 1° gennaio 2016.
Il beneficio, si ricorda, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente.

Per i datori di lavoro del settore agricolo (co. 179), le disposizioni di cui sopra nel rispetto dei limiti finanziari individuati si applicano alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, contratti di apprendistato esclusi, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016. Il beneficio è escluso per i lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno 2015. Lo sgravio nel settore agricolo è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.


Infine, la Legge di Stabilità, innovando la precedente disciplina, prevede che il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

fonte: TCWEB


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