Controlli a distanza dei lavoratori, imminente l’entrata in vigore del decreto semplificazione

In attesa di prossima pubblicazione sulla G.U. del nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), sull’installazione di impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo dell’azienda, così come riformulato ed approvato dal Governo nella seduta del 4 settembre 2015 .
Inserita nel Decreto attuattivo inerente le disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, la novità di rilievo deriva dal nuovo limite al divieto di utilizzo, previo accordo sindacale o  autorizzazione della DTL, di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori per esigenze organizzative e produttive; per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
In effetti, a partire dal giorno successivo della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Legislativo, l’accordo o l’autorizzazione alla DTL non saranno più necessari per il controllo sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle uscite.
Ulteriore novità è che le informazioni raccolte potranno essere utilizzabili (a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 2003/196) per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro. Dettaglio quest’ultimo non trascurabile in quanto apre inequivocabilmente la porta alla possibilità di utilizzare le informazioni raccolte anche a fini disciplinari.
Il “decreto semplificazione”  fa parte degli ultimi decreti attuattivi approvati in attuazione del Jobs Act , assieme ad altri tre, inerenti rispettivamente gli ammortizzatori sociali, i servizi per l’impiego / politiche attive del lavoro e le disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva.
Carlo Bonatesta

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