In dirittura di arrivo il D.Lgs sul riordino delle forme contrattuali
Il D.Lgs di riordino delle forme
contrattali è stato approvato da Senato e Camera e, ad oggi, è in prossimità di
approvazione del Consiglio dei Ministri,
prevista, secondo voci di corridoio, per fine mese. Dopo di ciò il D.Lgs
entrerà in vigore il giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le varie novità che verranno introdotte si annovera:
-poderosa liberalizzazione del
contratto a tempo indeterminato (staff leasing), stante l’eliminazione dell’elencazione
tassativa di attività in cui era applicabile. Permarrà come unico limite di
utilizzo l’osservanza della percentuale del 10% della forza lavoro a tempo
indeterminato;
- la somministrazione a tempo
determinato sarà invece soggetta solamente ai vincoli del CCNL, pertanto in
assenza di quest’ultimi, non vi saranno limitazioni;
-l’aumento a 7.000 euro nette del
reddito complessivamente derivante in capo al lavoratore, nell’anno
civile, da attività di lavoro occasionale
accessorio (voucher). Introduzione di un sistema di comunicazione e segnalazione preventiva dell’ambito
temporale della prestazione di lavoro simile a quello vigente per il lavoro a
chiamata. Il limite che il datore di lavoro potrà erogare ad ogni singolo
lavoratore rimane sui 2.000 euro netti. I voucher potranno continuare ad essere
acquistati presso tabaccherie e simili
solamente da parte dai privati mentre
imprenditori e professionisti dovranno seguire una nuova procedura di
acquisto telematico;
-scomparsa dei co.co.pro, mini
co.co. e associazioni in partecipazione
con apporto di lavoro. Sopravvivranno sino alla scadenza solamente quelle
vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. Sono state rispolverate le co.co.co che dovranno consistere in una
prestazione “prevalentemente personale”, qualora la prestazione fosse “esclusivamente
personale” scatta la riconducibilità alla natura subordinata del rapporto. Si
prevede pertanto un incremento delle false partite iva e della vertenziosità,
con ritorno al passato in termini di
nebulosa e discrezionalità interpretativa con conseguenti pregiudizievoli riflessi sulla
certezza e prospettazione delle collaborazioni
instaurabili;
- il lavoro supplementare troverà
una disciplina normativa in grado di supplire alle ipotesi di silenzio
contrattuale, con previsione di espletamento nell’ambito del 15% dell’orario
originario e remunerazione corrispondente
al 15% della retribuzione globale di fatto;
-possibilità di certificare
accordi che prevedano la modifica del
livello di inquadramento e della
retribuzione del lavoratore in senso peggiorativo,
purché al fine di conservazione dell’occupazione, acquisizione di differente professionalità e/o
miglioramento delle condizioni di vita del lavoratore.
introdotte in seno al Decreto di semplificazione degli adempimenti in materia
di lavoro, in ordine ai controlli su telefoni e personal computer in uso al
lavoratore.
Sembra infatti che si stia
spingendo per una deroga al rigoroso regime sul controllo a distanza, che tenga conto
della differenza tra impianti (al controllo dei quali rimarrebbe invariata
l’applicazione dell’attuale regolamentazione) e strumenti di lavoro, per quali
invece si potrebbe prevedere una possibilità di controllo, anche a fini
disciplinari, non più vincolata ad accordi sindacali od autorizzazioni della
DTL.
Per contro l’azienda dovrebbe
porre in essere una regolamentazione di
policy interna che nella sostanza
riprende le direttive fornite sino ad oggi
sul tema da parte del Garante per la Privacy.