LAVORO NERO : LA MAXI SANZIONE SI RIDUCE GRANDEMENTE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23
settembre 2015, il Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità”.
Tra le disposizioni entrate in vigore dal 24 settembre, di particolare interesse risulta il nuovo regime sanzionatorio previsto in caso di lavoro nero.
Più precisamente, fino al 23 settembre 2015,  la sanzione in caso di occupazione di lavoratore senza la preventiva comunicazione e regolarizzazione  era:
da 1.950 a 15.600 + 195 euro al giorno per ogni giorno di lavoro svolto in nero.
Se invece solo periodo di prova era stato svolto in  nero e successivamente il lavoratore veniva regolarizzato la sanzione era:
da 1.300 a 10.400 e 39 al giorno per ogni giorno di occupazione priva di regolarizzazione
A queste somme si aggiungevano inoltre le  sanzioni per: omessa comunicazione di assunzione preventiva, mancata consegna della lettera di assunzione al lavoratore e  mancata registrazione sul LUL.
Se si pagavano le sanzioni  entro 60 gg., si applicava il regime previsto dalla L. 689/81 e cioè il doppio del minimo od un terzo del massimo, scegliendo il più favorevole.
Dal 24 Settembre 2015, la maxi sanzione si riduce grandemente, essendo cosi articolata:
da 1.500 a 9.000 per impiego in nero sino a 30 gg.
da 3.000 a 18.000 per impiego in nero da 31 a 60 gg.
da 6.000 a 36.000 per impiego in nero da più di 60 gg.
Tale sanzione è diffidabile pertanto la sanzione finale consisterà nel minimo edittale previsto per le rispettive fasce di applicazione ed ingloberà tutte le altre sanzioni accessorie (mancata comunicazione preventiva, consegna e registrazione sul LUL).
La diffida è condizionata all’assunzione a tempo indeterminato, anche part time (minimo 50 %) oppure a tempo determinato  per almeno tre mesi.
Se trattasi di lavoratori  extracomunitari privi del permesso di soggiorno o di bambini in età non lavorativa, la sanzione verrà incrementata del 20% senza possibilità di diffida.
Pertanto la riduzione introdotta è considerevole, in quanto in caso di lavoro privo di regolarizzazione,  la sanzione che prima  poteva aggirarsi   minimo sui    4.500 euro, a partire dal 24/09/2015 sarà di 1.500,00 euro.
Carlo Bonatesta

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