Malattia e visite fiscali domiciliari: l’obbligo di comunicazione preventiva delle assenze


L’allontanamento dal domicilio, in occasione delle visite fiscali, non esclude l’obbligo per il lavoratore di comunicare di volta in volta l’assenza, per consentire all’azienda di controllare l’effettività della sua malattia; al riguardo, è irrilevante il fatto che in un momento successivo alla visita non eseguita per assenza, venga confermata, da parte del medico dell’Inps, la malattia diagnosticata con la relativa prognosi.
La Corte di appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, aveva respinto la domanda di un lavoratore per la declaratoria di nullità del licenziamento per giusta causa, costituita dall’assenza a più visite di controllo dello stato di malattia. La Corte, in proposito, aveva argomentato che fosse documentalmente provato che il lavoratore fosse rimasto assente dal suo domicilio tre volte nell’arco di due mesi, senza giustificazione, circostanze da cui era nato il procedimento disciplinare.
Ricorre in Cassazione il lavoratore lamentando principalmente che le sue assenze non erano idonee a concretizzare una giusta causa di licenziamento in quanto non avevano pregiudicato il diritto del datore di lavoro a verificare l’effettività della malattia, atteso che si era sempre sottoposto il giorno dopo alle visite di controllo che avevano confermato la sussistenza della causa di impedimento lavorativo.
Per la Suprema Corte il motivo è infondato. La permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche di controllo costituisce un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l’assenza rende di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integrando un inadempimento sia nei confronti dell’Inps, sia nei confronti del datore di lavoro. In ogni caso, è sussistente l’obbligo per il lavoratore di comunicare di volta in volta l’assenza per consentire all’azienda di controllare, tramite l’Inps, l’effettività della sua malattia. Ed il fatto che in un momento successivo alla visita non eseguita, fosse stata confermata, da parte del medico dell’Inps, la malattia diagnosticata con la relativa prognosi, è irrilevante ai fini dell’appurato inadempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’assenza dal domicilio.
Fonte: RSS TELECONSUL EDITORE S.P.A.

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