Somministrazione e distacco transnazionale dei lavoratori


Il distacco dei lavoratori si configura quando un datore di lavoro (detto distaccante), a fronte di un suo interesse e sotto la propria direzione, mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) uno o più lavoratori (distaccati) per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, concordata e disciplinata da un contratto concluso tra le due parti.
Il distacco può avvenire tra due imprese con sede in Italia, oppure, può realizzarsi travalicando i confini nazionali. In ambito comunitario, si parla di distacco transnazionale che consiste in una sorta di trasferimento del lavoratore presso una sede di lavoro sita in un altro paese dell’UE.
Il Decreto Legislativo n.136/2016 fornisce particolari indicazioni per il distacco transnazionale comunitario, recependo la Direttiva 2014/67/UE. La norma interessa anche le agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distacchino dei lavoratori presso imprese utilizzatrici operative in Italia.
Il nuovo quadro di regole fornisce maggiori tutele ai lavoratori assicurando l’applicazione delle medesime condizioni di lavoro e di occupazione dei propri colleghi di pari livello nell’impresa distaccataria e fornendo indicazioni sugli elementi di autenticità del distacco. Infatti, al fine di verificare la genuinità del distacco transnazionale è possibile far riferimento ad alcuni indici sintomatici, tra i quali si segnalano:
- il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore; 
- la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
- la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia; 
- la data di inizio del distacco; 
- la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato; 
- la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso; ecc.
Inoltre, per permettere un monitoraggio del fenomeno, è prevista  una comunicazione preventiva da effettuare entro 24 ore del giorno antecedente l’inizio del distacco. 
Entro il 27 dicembre 2016 entrerà in vigore il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 che definisce gli standard operativi e le modalità di trasmissione della comunicazione obbligatoria, la quale dovrà avvenire tramite il modello UNI_DISTACCO_UE. Il modello deve essere inviato entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco e ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. Le informazioni trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali saranno accessibili all’INL, all’INPS e all’INAIL.
Il Decreto Legislativo n.136/2016 prevede la costituzione di un apposito Osservatorio che raccolga le informazioni legate all’uso del distacco transnazionale nel nostro Paese, come ad esempio, numero di lavoratori coinvolti, durata, settori e territori maggiormente coinvolti. Tutti i dati sulle condizioni di lavoro e di occupazione da rispettare in Italia saranno pubblicati in una specifica sezione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia in italiano che in inglese.
Un altro importante tassello è costituito dalla cooperazione amministrativa tra i vari Paesi UE con l’evoluzione del Sistema “Internal Market Information”(IMI), messo a punto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri, per facilitare lo scambio di informazioni e la mutua assistenza sulla mobilità dei lavoratori.
Articolo  presente su click lavoro integrato da Bonatesta Dott. Carlo

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